Le novità del Decreto Cessioni

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Con il D.L. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) sono state apportate rilevanti modifiche al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura: in particolare, salve alcune eccezioni, è stata disposta l’impossibilità di sfruttare le due forme alternative alla detrazione per gli interventi realizzati a partire dal 17/02/2023. Di recente, la conversione del decreto in esame e l’approvazione da parte di Camera e Senato hanno inserito alcune modifiche.

Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura

A partire dal 17/02/2023 non è più possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo dell’ordinaria detrazione in dichiarazione dei redditi sia per gli interventi superbonus, sia per gli interventi con detrazione ordinaria. Pertanto, i soggetti che sostengono spese di ristrutturazione o efficientamento energetico potranno fruire della detrazione in dichiarazione, se hanno capienza. In caso contrario, parte (o tutta) la detrazione non potrà essere utilizzata né recuperata negli anni seguenti.

Tuttavia, lo stesso decreto prevede alcune eccezioni per le quali continua a risultare possibile, anche dopo la data del 17/02/2023, la cessione del credito o lo sconto in fattura. Si tratta di:

  • crediti già oggetto di una precedente cessione/sconto in fattura: tali crediti potranno continuare ad essere ceduti, sempre rispettando i limiti che sono già stati previsti in passato;
  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali al 16/02/2023 risulti presentata la CILA;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali al 16/02/2023 risulti presentata la CILA e adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori;
  • interventi comportanti la demolizione e ricostruzione per i quali al 16/02/2023 risulti presentata istanza per acquisizione del titolo abilitativo;
  • interventi a detrazione ordinaria (ad esempio ristrutturazione o ecobonus non 110%) per i quali al 16/02/2023 risulti presentata richiesta per titolo abilitativo, ovvero, ove non previsto (edilizia libera), siano già iniziati i lavori;
  • acquisti di unità immobiliare da impresa di ristrutturazione per i quali al 16/02/2023 risulti la richiesta del titolo abitativo per l’esecuzione di lavori edilizi da parte dell’impresa (lo stesso principio si applica anche all’eventuale box auto pertinenziale) – novità introdotta in sede di conversione;
  • interventi in edilizia libera per i quali al 16/02/2023 risulti stipulato un accordo vincolante con l’impresa o il professionista. La presenza di un accordo vincolante deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta sia dal cedente/committente che dal cessionario/prestatore – novità introdotta in sede di conversione;
  • interventi svolti al fine della rimozione di barriere architettoniche (detrazione al 75%) ovvero realizzati da Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ODV e ONLUS – novità introdotta in sede di conversione;
  • lavori eseguiti nei comuni (dove è stato dichiarato lo stato di emergenza) colpiti dal sisma del 01/04/2009, nonché dagli eventi metereologici del 15/09/2022 nella regione Marche – novità introdotta in sede di conversione.

Lavori eseguiti nel 2022

Le spese sostenute nel 2022, se sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma, possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio di tale modello, originariamente prevista per il 16/03/2023, è stata oggetto di proroga al 31/03/2023. In sede di conversione del Decreto Cessioni è stato previsto che la comunicazione può essere effettuata anche oltre tale data, purché entro il 30/11/2023, pagando una sanzione di 250 euro (c.d. remissione in bonis). Ciò risulta possibile anche nel caso in cui al 31/03/2023 non risulta ancora stipulato un accordo con il cessionario.

In merito al superbonus sugli edifici unifamiliari, inoltre, è stata prevista una proroga dal 31/03/2023 al 30/09/2023 del termine entro cui effettuare i pagamenti delle fatture riferite agli interventi con detrazione al 110%. Si ricorda che tale detrazione spetta a condizione che al 30/09/2022 sono stati eseguiti almeno il 30% dei lavori.

Detrazione superbonus in 10 anni

Un’ultima novità riguarda le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per interventi che godono della detrazione al 110%. In sede di conversione, infatti, è stata prevista la possibilità di portare in detrazione dette spese in dichiarazione dei redditi in 10 anni a partire dal 2023, in luogo del periodo di 4 anni (a partire dal 2022) originariamente previsto. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione riferita al 2023 (da presentare pertanto nel 2024) ed è irrevocabile.

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