Regolarizzazione delle violazioni formali

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La legge di bilancio 2023, ai commi da 166 a 173 dell’art. 1 ha riproposto la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla base imponibile delle imposte, se commesse entro il 31 ottobre 2022.

Ambito soggettivo

Sono interessati dalla norma tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che privati, compresi i sostituti di imposta, gli intermediari e i soggetti tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

Ambito oggettivo

La norma consente di sanare, mediante il pagamento di una somma fissa di euro 200 per ciascun periodo di imposta di interesse, le c.d. violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022. Le violazioni formali sono generalmente inadempimenti che non hanno avuto riflessi sulla determinazione delle imposte sui redditi, dell’IVA o dell’IRAP, ovvero sul pagamento dei tributi. Si tratta in genere di obblighi posti a carico del contribuente per la cui violazione è prevista una sanzione in misura fissa, tra un minimo e un massimo. Fermo restando il requisito della non rilevanza per la determinazione del tributo o del versamento ad esse riferito, esempi di violazioni formali possono essere:

  • presentazione di dichiarazioni secondo modelli non conformi o con dati errati o incompleti;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • omessa o errata presentazione degli elenchi INTRASTAT;
  • omessa o tardiva comunicazione al sistema STS;
  • omessa restituzione dei questionari richiesti dall’Agenzia delle Entrate;
  • violazione degli obblighi in tema di fatturazione o registrazione di operazioni imponibili (emissione di fatture elettroniche / invio dei corrispettivi giornalieri oltre i termini).

Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo della presente normativa le c.d. violazioni sostanziali, ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del pagamento del tributo. Inoltre, sono altrettanto escluse per espressa previsione legislativa:

  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero;
  • le irregolarità e le altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

Occorre precisare, pertanto, che una medesima violazione può essere, a seconda dei casi, formale o sostanziale: ad esempio, l’emissione in ritardo di una fattura immediata per vendita o prestazione di un servizio è una violazione formale nel caso in cui non abbia inficiato la regolarità della liquidazione dell’IVA, risulta invece violazione sostanziale, e perciò non sanabile con la previsione della norma in commento, se ha inciso sulla liquidazione del tributo.

Perfezionamento della regolarizzazione

Al fine di sanare le violazioni commesse è necessario:

  1. rimuovere le violazioni entro il 31 marzo 2024;
  2. versare una sanzione fissa di euro 200 per ogni periodo di imposta a cui le violazioni si riferiscono. Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, sezione erario, con codice tributo TF44 e anno di riferimento il periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (il termine originario del 31 marzo è stato prorogato ad opera del c.d. Decreto Bollette) oppure in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Focus: l’emissione in ritardo delle fatture elettroniche

Tra le violazioni formali sanabili con la sanzione fissa di 200 euro rientra l’emissione in ritardo delle fatture elettroniche, se non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA. Infatti, occorre ricordare che la fattura elettronica deve essere emessa (cioè inviata al sistema SDI):

  • nel caso di fattura immediata, entro 12 giorni dal compimento dell’operazione che, se si tratta di vendita di beni, si realizza al momento della consegna/spedizione ovvero della stipula dell’atto (per i beni immobili), se invece si tratta di prestazione di servizi si realizza al momento del pagamento del corrispettivo;
  • nel caso di fattura differita, entro il 15 del mese successivo a quello di compimento dell’operazione.

L’Agenzia delle Entrate, confrontando la data della fattura con quella di trasmissione del file al sistema SDI, può facilmente individuare le fatture inviate in ritardo. In questo caso invia al contribuente una lettera di compliance con l’invito a regolarizzare. Tale lettera può essere trasmessa all’indirizzo PEC del contribuente stesso ovvero messa a disposizione nell’area del Cassetto Fiscale > L’agenzia scrive, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’invio tardivo di fatture elettroniche, il d.lgs 471/97 prevede differenti sanzioni:

  • se l’operazione è imponibile, l’irregolarità viene sanzionata in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) se non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, altrimenti in misura percentuale (dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente registrata e comunque in misura non inferiore a 500 euro);
  • se l’operazione non è imponibile, l’irregolarità è sanzionata in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) se non ha inciso sulla corretta determinazione del reddito, altrimenti in misura percentuale (dal 5% al 10% del corrispettivo non registrato correttamente).

Per più violazioni dello stesso tipo è applicabile il cumulo giuridico.

La legge di bilancio 2023 pertanto consente di sanare tutte le emissioni in ritardo di fatture elettroniche commesse fino al 31 ottobre 2022 che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA/determinazione del reddito versando l’importo fisso di euro 200 per ogni periodo di imposta.

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